Cass. civile, sez. I del 1980 numero 3982 (25/06/1980)


Dopo la deliberazione di scioglimento di una società di persone, pure se non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di liquidazione (per ostacoli di fatto o di diritto, come la pendenza di accertamento giudiziale sull'esistenza della causa di scioglimento), resta preclusa la possibilità per gli amministratori di esercitare poteri diversi da quelli previsti dall'art. 2274 cod. civ., nonché di procedere all'esclusione di un socio, atteso che la configurabilità di uno scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, con liquidazione della relativa quota, trova ostacolo nel passaggio della società in una fase diretta alla liquidazione di tutti i soci, con la ripartizione del residuo attivo, dopo la estinzione dei debiti.

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