Cass. civile, sez. I del 1979 numero 4026 (12/07/1979)


La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 11 l.f. secondo cui con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile possiede portata generale e vale sia nel caso del fallimento dell'imprenditore individuale, sia nell'ipotesi in cui a fallire in estensione sia il socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata insolvente.

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