Cass. civile, sez. I del 1979 numero 3563 (26/06/1979)


Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - vietata dall'art. 2320 cod. civ. - e necessario che costui svolga un'attività gestoria (interna o esterna alla società) che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicando una scelta che è propria del titolare dell'impresa. In particolare, per quanto attiene ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, l'attività di amministrazione vietata riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto riguarda il momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano - come l'aiuto finanziario alla società - non vale a escludere di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto rimane estraneo.

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