Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4469 (19/10/1977)


Il principio in base al quale la coobbligazione nel debito d' imposta, in quanto regolata dalle norme generali sulla solidarietà, non impedisce la possibilità di instaurazione del rapporto processuale nei confronti di uno od alcuni dei condebitori, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, non soffre deroga per il caso d' imposta di registro su atto di divisione, di cui all' art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, ancorché si verta in fase d' impugnazione avverso pronuncia della sezione valutazione della commissione provinciale, proposta dal singolo obbligato davanti all' autorità giudiziaria, a norma dell' art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936 n. 1639. Le peculiarità di detta imposta, infatti, se, da una parte, impongono al giudice adito di indagare non solo sul valore della quota assegnata al debitore impugnante, ma anche sul valore dell' intero compendio da dividere, e, quindi, di statuire sulla legittimità o meno della complessiva pronuncia della commissione provinciale, non determinano, d' altra parte, l' inscindibilità dei rapporti fra il fisco ed i singoli debitori, con la conseguenza che la decisione di quel giudice, anche se necessariamente estesa all' intera tassa, può e deve essere emessa nei confronti e con effetti limitati al contribuente ricorrente, mentre gli altri condebitori, che abbiano partecipato al processo tributario solo davanti alle commissioni, rimangono soggetti al passaggio in giudicato delle relative pronunce, senza possibilità di opporne all' amministrazione finanziaria l' eventuale favorevole riforma conseguita da detto ricorrente.

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