Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4120 (28/09/1977)


La vendita, da parte di un privato, di beni comunali soggetti ad usi civici non produce effetti obbligatori, quale vendita di cosa altrui, ma è nulla per impossibilità dell'oggetto e perciò non produce alcun effetto, indipendentemente dalla conoscenza della demanialita, che le parti possano avere avuto. Da ciò consegue che il venditore non è tenuto alla garanzia per evizione ma può solo rispondere per il suo comportamento precontrattuale eventualmente contrario alla buona fede, secondo un apprezzamento che dev'essere compiuto dal giudice del merito. Unica eccezione all'invalidità della vendita si ha nel caso in cui il bene soggetto ad uso civico sia stato concesso al privato venditore ai sensi degli artt 13 e seguenti della legge n. 1766 del 1927, con l'obbligo di migliorare e la facoltà di affrancare dopo l'esecuzione delle migliorie ed il loro accertamento.

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