Cass. civile, sez. I del 1976 numero 798 (09/03/1976)


L'interpretazione dell'atto costitutivo della società, compiuta dal giudice di merito nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, non è censurabile in cassazione.Qualora la maggioranza dei membri, del consiglio di amministrazione rinunci all'ufficio in tempi prossimi ma successivi, deve riconoscersi effetto immediato alla sola rinuncia dell'amministratore la cui cessazione non comporti il venir meno della maggioranza del consiglio.

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