Cass. civile, sez. I del 1971 numero 723 (15/03/1971)


La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti (cosidetto "trilatero"), cioè con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.

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