Cass. civile, sez. I del 1966 numero 787 (25/03/1966)


La locazione della quota sociale - nella specie, società irregolare di due soci - da un socio all'altro deve essere considerata valida, secondo i principi generali, quale patto fra soci che si limita a disciplinare un loro rapporto interno, secondo modalità diversa da quella propria della società irregolare, ma in modo da non compromettere gli interessi e l'azione esterna della società. La locazione di una quota sociale ad altro socio verso un corrispettivo esclude ogni possibilità di richiamo al cosiddetto patto leonino, in quanto il contenuto del contratto importa pagamento di una somma quale corrispettivo del godimento di diritti temporaneamente trasmessi da un socio all'altro, e si concreta in un contratto di scambio, estraneo ad ogni fine associativo.

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