Cass. civile, sez. I del 1958 numero 1204 (14/04/1958)


Nell'ipotesi in cui la società, anzichè comunicare al socio escluso la deliberazione di esclusione, lo convenga in giudizio per l'accertamento della legittimità dell'esclusione, al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 2287 cod. civ. per l'opposizione dell'escluso si sostituisce quello processuale previsto per le deduzioni del convenuto.Il socio che abbia conferito, oltre che la propria opera, anche il godimento di una cosa non può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità alla prestazione dell'opera, rimanendo a legittimare lo stato di socio la permanenza dell'altro conferimento.Le inadempienze relative all'attività di amministratore non costituiscono causa di esclusione del socio, ma possono semplicemente determinare la revoca del mandato ad amministrare.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1958 numero 1204 (14/04/1958)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti