Cass. civile, sez. Lavoro del 1977 numero 1446 (18/04/1977)
Il diritto alla pensione d'invalidità, che si ricolleghi ad aggravamenti di malattie o nuove infermità sopraggiunte e riscontrate nel corso del procedimento giudiziario, deve essere riconosciuto con decorso dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi delle condizioni di legge per il diritto medesimo, cioè dell'insorgere dell'invalidità pensionabile. In tale ipotesi, pertanto, il giudice del merito non può far decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del deposito della consulenza che abbia rilevato quegli aggravamenti o quelle infermità, trattandosi di atto di mera comunicazione di accertamenti sicuramente posteriori alla maturazione del diritto a pensione, ma deve svolgere una penetrante indagine sull'epoca del raggiungimento dell'invalidità pensionabile, in base ad un completo e logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, ed avvalendosi dei poteri cognitivi che ritenga più idonei.