Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 8892 (03/04/2025)



Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell’immobile comporta, ai sensi dell’art. 2866, comma 2, cod.civ., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, cod.civ., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

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