Cass. Civile, sez. III del 2024 numero 34414 (24/12/2024)



In tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - ciò, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza.

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