Cass. Civile, sez. III del 2024 numero 28895 (11/11/2024)



Quando l’esistenza d’un contratto viene in rilievo quale presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto è dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 cod.civ., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l’obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l’esistenza del contratto risolto.

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