Cass. civile, sez. III del 2021 numero 41801 (28/12/2021)




Il notaio, incaricato della stipula di una compravendita e del collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dell'identità personale delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente (giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) o, ancora, sul possesso, da parte del soggetto da identificare, di documenti inerenti all'immobile oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra le parti del contratto, occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesse parti, specie se non concordanti, il notaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2021 numero 41801 (28/12/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti