Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 19323 (28/03/2025)


Il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. (Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest’ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato).

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