Cass. civile, sez. II del 2022 numero 26852 (13/09/2022)
Il vincolo di cui alla L.P. Bolzano n. 13 del 1997, art. 79, ha natura di pubblicità-notizia e pertanto è efficace erga omnes, senza che l'annotazione sia necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il citato vincolo, alla pari degli oneri a carico degli immobili discendenti da prescrizioni urbanistiche, contenute in piani regolatori che una volta approvati e pubblicati hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, ha natura pubblicistica ed è assistito da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché non può qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 cod.civ., e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.