Cass. civile, sez. II del 2022 numero 14193 (05/05/2022)



La riunione fittizia, prevista dall’art. 556 cod. civ., non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogniqualvolta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile.
Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 cod. civ. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario.
La dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

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