Cass. civile, sez. II del 2018 numero 22997 (26/09/2018)




Il promissario acquirente che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., domanda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione è già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente). Non è invece tenuto a pagare il prezzo quando, in forza delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del corrispettivo portato dallo stesso, come l’assolvimento delle altre eventuali obbligazioni cui sia tenuto lo stesso promissario acquirente risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo. In tale caso l'obbligazione di pagare il prezzo sorge solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica.
Ne segue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2018 numero 22997 (26/09/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti