Cass. civile, sez. II del 2017 numero 23395 (06/10/2017)




In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte, previsto dall'art. 729 c.c., attiene al caso di uguaglianza di quote ed è posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 c.c.

Si tratta comunque di criterio che non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (Fattispecie in cui la Corte faceva errata applicazione in materia della regola della parità di condizioni ed accennava apoditticamente ad una irrilevanza della circostanza che l'immobile fosse adibito da anni "ad attività commerciale" da parte di uno dei coeredi, senza precisare in alcun modo in che consistessero gli opposti interessi per cui appariva necessario effettuare il sorteggio.)

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