Cass. civile, sez. I del 2021 numero 9266 (06/04/2021)




La levata del protesto è necessaria, per l’esercizio dell’azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l’indicata formalità può essere esclusa qualora l’azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito, il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l’azione diretta nei confronti dell’obbligato principale.

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