Cass. civile, sez. I del 2020 numero 2549 (04/02/2020)




È illegittimo il protesto quando il pagamento della cambiale avviene solo due giorni dopo la scadenza. Spetta alla banca, una volta vista la valuta, attivarsi per evitare segnalazione contro il consumatore. Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.

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