Cass. civile, sez. I del 2020 numero 20625 (29/09/2020)




Ai fini dell'annullamento della deliberazione di scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2448 n. 5 cod.civ. (ora art. 2484 n. 6 cod.civ.) per conflitto di interessi o per abuso di potere è necessario che sussista o un contrasto tra l'interesse della maggioranza e l'interesse sociale o che il voto della maggioranza sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta diretta a provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza 'uti singuli'. Per contro è irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti tra i soci e l'esistenza di una posizione debitoria del socio di maggioranza nei confronti della società, circostanza che di per sé può integrare né la possibilità di un conflitto di interessi né l'abuso del voto di maggioranza.

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