Cass. civile, sez. I del 2019 numero 23093 (17/09/2019)




La convenzione con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod.civ., a condizione che non comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili, solo nell'ipotesi in cui essa sia volta a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, allo scopo di realizzare un fine ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento.

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