Cass. civile, sez. I del 2013 numero 23891 (22/10/2013)



I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società.

L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 c.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6/2003), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun vulnus il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, c.c.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, comma I, n. 2, c.c. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 c.c.), evenienza ontologicamente affatto diversa.

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