Caratteristiche e disciplina del credito alimentare



L'obbligazione degli alimenti possiede caratteristiche peculiari: essa può dirsi infatti da un lato ancorata all'aspetto soggettivo nota1, personale, per quanto attiene alla finalità (cioè sovvenire alle esigenze della vita quotidiana dell'alimentando), dall'altro possiede un'indubbio e sostanziale contenuto patrimoniale nota2, consistendo in erogazioni dal contenuto economico, idonee a soddisfare il predetto scopo.

Secondo un'opinione nota3 , questi caratteri potrebbero essere delineati come precede soltanto in relazione all'obbligazione alimentare che trae la propria fonte nella legge, la quale appunto prevede le ipotesi in cui essa sorge, essenzialmente fondata sullo stato di bisogno dell'alimentando. E' infatti da escludersi che costui possa fruire delle erogazioni fattegli non già per vivere, bensì per risparmiare. Analoga conclusione non potrebbe valere relativamente all'obbligo alimentare che scaturisce convenzionalmente o da un testamento. Nell'ipotesi di legato di alimenti, ovvero di obbligazione alimentare originata da contratto, si dovrebbe dunque prescindere dal requisito dello stato di bisogno dell'alimentando e la qualificazione del credito come "alimentare" varrebbe unicamente al fine della determinazione del quantum, dovendo essere quantificata la misura del dovuto in base alle esigenze del titolare del relativo diritto nota4 .Questa costruzione non può essere accolta nota5 : non è possibile infatti riferirsi negozialmente alla nozione tecnica dell'obbligazione alimentare se non evocando ciò che è ad essa essenziale, vale a dire proprio lo stato di bisogno.

Effettivamente il problema è un altro: se cioè sia possibile configurare un'obbligazione avente contenuto analogo a quella alimentare, tuttavia svincolata dagli stringenti requisiti propri di quest'ultima, dunque un'obbligazione che si concreti nell'erogazione di un valore economico (per lo più di una somma di denaro) parametrata alle esigenze della vita di un soggetto al solo fine di determinarne la quantità, assolutamente non vincolata agli altri requisiti dell'obbligazione alimentare in senso proprio . E' in rapporto a questi elementi che viene in considerazione la figura del mantenimento, che si differenza dagli alimenti proprio in relazione all'aspetto della non indispensabilità dello stato di bisogno.

L'obbligo alimentare, proprio in considerazione delle peculiarità evidenziate, è strettamente personale nota6 . Ne segue e si spiegano così alcune regole fondamentali che valgono a connotarne la disciplina: l'incedibilità da parte del creditore alimentando e la non compensabilità da parte del debitore alimentante. Si tratta dunque di un diritto indisponibile che non risulta neppure pignorabile né espropriabile (cfr. art. 545 c.p.c. ) nota7 né suscettibile di essere appreso alla massa attiva in caso di fallimento (n. 2, art. 46 l. fall.).

L'art. 447 cod. civ. dispone pertanto al I comma che il credito alimentare non può essere ceduto nota8, mentre al II comma prescrive che l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione neppure quando si tratti di prestazioni arretrate. Questi principi sono inapplicabili all'obbligazione alimentare scaturente dalla volontà privata (Cass. Civ. Sez. II, 10362/1997 ).

A quest'ultima risulta altrettanto inapplicabile la regola della imprescrittibilità del diritto agli alimenti che nasce dalla legge, proprio in quanto diritto indisponibile. Occorre sul punto effettuare una precisazione: mentre il diritto legale agli alimenti in sé e per sé complessivamente considerato non è soggetto ad estinzione per prescrizione, sembrano esserlo le singole rate scadute e non pagate in esito al decorso di un quinquennio (cfr. n. 2, art. 2948 cod. civ. ) nota9.

E' tuttavia indispensabile osservare che gli alimenti non si considerano neppure dovuti se non dal giorno della domanda giudiziale o da quello della costituzione in mora, qualora la domanda stessa segua nei sei mesi successivi (art. 445 cod. civ. ). Perciò, qualora gli alimenti siano stati chiesti e non corrisposti, né la domanda sia seguita nei sei mesi successivi, essi non risultano più dovuti relativamente al tempo che precede la domanda giudiziale o la costituzione in mora: si tratta cioè di un fenomeno sostanziale (vale a dire che non esiste più l'obbligazione) e non attinente all'operatività della prescrizione.

E' poi appena il caso di rilevare che, qualora intervenga una sentenza di condanna al pagamento di somme afferenti all'obbligazione alimentare, dal giorno della sentenza sorge un autonomo diritto che scaturisce appunto dalla pronunzia, soggetto come tale alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. .

La questione relativa alla deducibilità dell'obbligazione alimentare nell'ambito di un accordo transattivo sarà oggetto di separata trattazione.

Note

nota1

Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p.32. Contra Vincenzi Amato, Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale, Milano, 1973, p. 70, il quale individua nell'obbligazione alimentare un diritto potestativo.
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nota2

Conforme Tamburrino, Alimenti (diritto civile), in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 29; Stella Richter-Sgroi, Alimenti (Delle persone e della famiglia), in Comm. cod. civ., vol. I, Torino, 1958, p. 596. Contra Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 361. Secondo l'A. il diritto agli alimenti ha natura familiare.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 457.
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nota4

Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, pp. 90 e ss.
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nota5

In tal senso Masi, Dei legati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 91, Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 470.
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nota6

Conformi Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, op. cit., p. 89, Bonilini, Nozioni di diritto di famiglia, Torino, 1987, p. 176. Quest'ultimo esclude il suo esercizio da parte di persona diversa dal suo titolare, anche in via surrogatoria.
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nota7

Secondo Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 170, l'impignorabilità e l'insequestrabilità si riferiscono unicamente ai crediti alimentari ex lege.
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nota8

La prevalente dottrina ritiene che l'incedibilità degli alimenti riguardi il credito relativo alle prestazioni future: Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 361; Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 158. Contra Vincenzi Amato, Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale, op. cit., p. 147, secondo il quale l'incedibilità concerne la sola pretesa alimentare, e non anche le rate future.
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nota9

Bianca, Diritto civile, op. cit., p. 366.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • STELLA RICHTER SGROI, Alimenti (Delle persone e della famiglia), Torino, Comm.cod.civ., I, 1958
  • TAMBURRINO, Alimenti (diritto civile), Enc.dir., II, 1958

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