Appello di Trento del 1996 (18/10/1996)


Qualora, a causa del ritardo con il quale si è proceduto al taglio cesareo in presenza di complicazioni nell'evoluzione del travaglio, il neonato abbia riportato una grave celebropatia perinatale, sussiste la responsabilità dell'azienda sanitaria per la carenza delle strutture necessarie all'esecuzione di interventi chirurgici all'interno del singolo reparto e quella del medico per non avere impartito opportune disposizioni al fine di effettuare il cesareo con la dovuta tempestività.

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