Appello di Trento del 2006 (22/12/2006)


Nell'ipotesi in cui il socio di s.r.l. abbia esercitato il diritto di recesso, in ragione dell'intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva all'aspettativa di vita dei soci, la società può rendere inefficace il recesso, ai sensi dell'art. 2473, ult. comma, c.c., attraverso la successiva delibera con la quale, senza revocare la precedente, si introduca un diverso termine di durata, risultando sostanzialmente soddisfatto l'interesse protetto dalla norma che legittima il recesso.

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