Appello di Napoli del 1993 (29/01/1993)
Il principio affermato in materia di società per azioni secondo il quale le clausole di gradimento introdotte all' unanimità negli statuti possono essere poi modificate anche a maggioranza, non trova automatica applicazione in tema di società a responsabilità limitata, in considerazione del carattere personalistico proprio di tale tipo di società che tende a configurarle come un ristretto gruppo di soci all' interno del quale l' identità personale di ciascuno acquista una rilevanza particolare e determina il consenso degli altri .In tema di società a responsabilità limitata, privilegiando la natura sostanziale della clausola e la sua ratio, quale espressione di pattuizione negoziale tra i soci, pur se formalmente inserita nello statuto, va ritenuta la sua immodificabilità a maggioranza assembleare in quanto all' organo assembleare difetta la legittimazione ad incidere sui diritti individuali dei soci.