Appello di Milano del 1997 (23/06/1997)


E' illegittima la clausola statutaria che, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione - di per sé legittimo - per l' intero pacchetto azionario che uno dei soci intende alienare, attribuisce agli altri soci il diritto di partecipare pro quota all' atto di alienazione, con la conseguenza che il socio interessato viene costretto, contro la sua volontà, a mantenere la titolarità di parte delle sue azioni: detta clausola, infatti, contrasta non solo con il principio di libera circolazione dei titoli di credito nominativi in genere e delle azioni in particolare, ma anche con il disposto dell' art. 1379 cod.civ., essendo la parziale preclusione del diritto di alienazione delle azioni previsto senza determinazione di tempo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di Milano del 1997 (23/06/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti