Appello di Milano del 1985 (21/05/1985)


Il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata determina anche il fallimento del socio receduto, quando l'insolvenza riguardi obbligazioni anteriori al recesso, senza che possa assumere rilievo alcuno il termine di cui all'art. 10 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere pronunciata sin quando non sia esaurita la procedura concorsuale nei confronti della società. Il socio accomandante che in virtù di una procura generale abbia emesso assegni bancari tratti sul conto della società ed all'ordine di terzi assume illimitata responsabilità ai sensi dell'art. 2320, codice civile e come tale, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.

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