Appello di Milano del 1981 (20/02/1981)


Posto che intercorra rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze ed evento dannoso, il committente è responsabile del danno arrecato dal commesso, quand'anche esorbiti il limite delle incombenze che gli sono affidate. Esiste responsabilità del committente, e trova applicazione l'art. 2049 c.c., anche nel caso in cui l'abuso del commesso si concreti nell'affidamento ad altri di mansioni proprie e personali.Il committente risponde, a norma dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dal commesso, anche quando questo ecceda i limiti delle incombenze affidategli, sempre che fra l'oggetto di queste e l'evento dannoso permanga un rapporto di occasionalità necessaria: ciò trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'abuso consista nell'affidare ad altri, in tutto o in parte, quelle mansioni che il commesso era tenuto a svolgere personalmente.

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