Appello di Catania del 1970 (29/01/1970)


L'anticresi non è un contratto reale, ma un contratto consensuale che si perfeziona nel momento in cui le parti manifestano il loro consenso; pertanto la consegna dell'immobile non attiene alla conclusione ma alla restituzione del contratto.L'anticresi non può essere qualificata come contratto a prestazioni corrispettive, trattandosi di un rapporto accessorio avente funzione meramente satisfattoria e di garanzia.Conseguentemente, in caso di mancata consegna dell'immobile, il creditore non può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 cod.civ., ma chiedere solo l'adempimento ed il risarcimento del danno.

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