Appello di Bologna del 1993 (10/07/1993)


Il terzo che ha contrattato con il falsus procurator, al fine di invocare i principi della rappresentanza apparente, deve fornire la prova di aver confidato senza colpa nella legittimazione della controparte e che il proprio erroneo convincimento è stato indotto dal comportamento negligente del dominus negotii.

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