Appello di Bologna del 1996 (21/11/1996)
Sul presupposto che il rapporto intercorrente tra medico (anche se inserito in una struttura pubblica) e paziente ha natura contrattuale di tipo professionale, ne segue che l'obbligo di informazione del medico attiene alla fase precedente la stipulazione del contratto e rientra nell'obbligo del comportamento secondo buona fede imposto dall'art. 1337 c.c. alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Inoltre, l'informazione ha rilevanza anche ai fini dell'individuazione e determinazione dell'oggetto del contratto. Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale dei medici curanti e della Usl per danni derivati dall'intervento effettuato in difetto di informazione e, quindi, di consenso consapevole della paziente.