Ammissibilità di una struttura organica della comunione ordinaria



Secondo un'opinione nota1 sarebbe dato rinvenire nell'ambito della comunione ordinaria un organo assembleare ed un organo amministrativo. Il primo vanterebbe una competenza specifica in ordine all'emanazione dell'eventuale regolamento, alla gestione straordinaria della cosa comune, alla nomina dell'amministratore. Il secondo avrebbe invece il compito di provvedere alla gestione ordinaria essendogli altresì attribuita la rappresentanza processuale.

Questa costruzione, corollario della ritenuta soggettività della comunione, ancorchè autorevolmente sostenuta, non sembra potersi accogliere nota2.

In particolare la legge pare piuttosto preoccuparsi di fornire una disciplina idonea ad evitare conflitti tra i compartecipi e dubbi interpretativi afferenti alla modalità di formazione della comune volontà, senza tuttavia giungere a configurare quella ripartizione di competenze e di funzioni che è tipica dell'articolazione organica e che vale a connotare sotto il profilo organizzativo gli enti dotati di soggettività.

Occorre specificamente osservare, salvo quanto sarà oggetto di disamina specifica relativamente all'aspetto deliberativo assembleare ed a quello di gestione amministrativa, che da un lato fa difetto nel codice civile qualsiasi espressa menzione dell'esistenza di un organo qualificato come assemblea della comunione, dall'altro che è facoltativa nota3 la nomina di un soggetto definibile come amministratore, peraltro dotato di competenze limitate.

L'art. 1105 cod.civ. si limita infatti a stabilire il diritto di tutti i partecipi ad amministrare la cosa comune, evidenziando come normale una commistione tra aspetto deliberativo ed esecutivo, cosa che non è contestabile neppure se ci si riferisce all'art. 1106 cod.civ. , norma che prevede la possibilità della nomina di un amministratore anche estraneo rispetto ai contitolari. Con specifico riferimento all'amministratore pare che sia più appropriato, rispetto alla configurazione di esso come organo, parlare dell'istituzione di un possibile rapporto di mandato tra i comunisti ed un terzo che viene ad assumere i compiti di amministrazione ordinaria per conto dei primi nota4.

In giurisprudenza questa costruzione è costante in materia di condominio, contrassegnato da una più netta ripartizione di competenze interne, nel quale altresì il riferimento all'esistenza di un'assemblea è normativo (Cass. Civ. Sez. II, 7888/99 ): a maggior ragione deve essere ritenuta riferibile alla mera comunione.

Note

nota1

Si veda Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 1999, pp.471 e ss..
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nota2

Così Barassi, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951, pp.817 e ss..
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nota3

Cfr. Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.320.
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nota4

V. Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.493.
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Bibliografia

  • BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997

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