Ambito e fatti costitutivi della mora del debitore



Prescindendo dalla disamina degli imprescindibili quanto impliciti presupposti della mora costituiti dall'esistenza e dall'attualitá della obbligazione, giova rammentare che la mora è legata ad un inadempimento non definitivo, ad una situazione cioè nella quale risulti ancora possibile effettuare la prestazionenota1 .

La mora sembra inoltre strutturalmente riguardare soltanto le obbligazioni aventi un contenuto positivo, consistente in un dare o in un facere nota2. Che cosa riferire nell'ipotesi di inadempimento di un'obbligazione negativa? A tale interrogativo risponde la norma di cui all'art. 1222 cod.civ., ai sensi della quale le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare, poiché ogni fatto compiuto in violazione di queste ultime si traduce automaticamente in inadempimento definitivo nota3 .

La violazione in questo caso discende dalla condotta attiva del debitore: una volta compiuto l'atto non sussiste più la possibilità di un adempimento tardivo, rimanendo soltanto la possibilità di rimuovere gli effetti prodotti, di inibire la continuazione della condotta lesiva e di risarcire i danni subiti. Ulteriore problema è quello del sindacato relativo alla responsabilità per inadempimento nelle obbligazioni negative. Salvo quanto si dirà nella sede propria, occorre rilevare che la giurisprudenza in materia è orientata a conferire rilevanza all'inadempimento in sè e per sè considerato, presumendo automaticamente la colpa dell'obbligato (Cass. Civ. Sez. I, 3724/91).

Per quanto attiene alle obbligazioni che deducono prestazioni di dare, la possibilità di verificare uno scarto tra ritardo (qualificato o meno) ed inadempimento definitivo si incrementa man mano che da una prestazione avente ad oggetto una cosa di genere (anche limitato) si passa ad una avente ad oggetto una cosa specifica. Risulta infatti chiaro che, in esito all'eventuale perimento dell'oggetto di specie, non risulterà più possibile l'adempimento, non restando altro se non il risarcimento del danno.

Per quanto attiene all'obbligazione pecuniaria, che costituisce sicuramente il prototipo dell'obbligazione generica, la legge prevede il risarcimento dei danni legati alla mora, consistente nella corresponsione degli interessi dal giorno del ritardo qualificato, pur in difetto di una dimostrazione del danno (art. 1224 cod.civ.).

Affinché si produca la mora non basta il fatto del semplice ritardo: occorre anche la constatazione del medesimo nota4.

Si distingue sotto tale profilo la mora ex persona dalla mora ex re.

Nel primo caso la constatazione interviene sotto la forma della costituzione in mora, cioè la richiesta o l'intimazione scritta di adempiere effettuata al debitore (art. 1219 cod.civ.).

Con la seconda locuzione si allude invece ad ipotesi nelle quali l'intimazione o la richiesta è inutile perché ci si trova in situazioni di fatto (l'origine dell'obbligo risarcitorio derivante da illecito, la dichiarazione del debitore di non voler adempiere, il fatto che la prestazione debba esser eseguita al domicilio del creditore) tali da renderle superflue nota5.

Giova infine rilevare come può darsi che specifiche norme di legge prevedano particolari condizioni di esigibilità del credito. Si pensi all'art.49 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.637 in tema di pubblici appalti. La possibilità di mettere in mora l'amministrazione appaltante (Cass. Civ., sez. I, 10692/2005) è subordinata al fatto che gli eredi dell'appaltatore abbiano prodotto regolare denunzia di successione ove tale credito risulti.



Note

nota1

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.464.
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nota2

Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.193.
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nota3

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.593.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.87.
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nota5

Visintini, cit., p.186.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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