48 - Consiglio di amministrazione totalitario


Massima

19 novembre 2004

E' lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Motivazione

Come noto, il legislatore non disciplina le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.
Il legislatore non disciplina neppure (conseguentemente) la fattispecie di riunioni "totalitarie" dell'organo amministrativo collegiale, mentre in materia assembleare, come è noto, detta una disciplina (artt. 2366 e 2479-bis cod. civ.) in cui, in difetto di formale convocazione, non è comunque necessaria la partecipazione di tutti gli amministratori e sindaci.
Dottrina e giurisprudenza dominanti hanno da tempo affermato la libertà di forme nella convocazione dell'organo amministrativo collegiale e quindi anche la liceità di una convocazione "per le vie brevi" ossia in forma telefonica, orale ecc., purché ovviamente, pare doveroso precisare, non fosse altro in relazione ai principi generali di buonafede e correttezza, si tratti di comunicazioni che effettivamente raggiungano il destinatario e vi sia un preavviso idoneo nel caso concreto a consentire la partecipazione alla riunione.
In tale contesto, pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.
In siffatta ipotesi infatti in sostanza lo statuto non fa altro che legittimare, come è possibile, se pure in via subordinata (o in particolare fattispecie d'urgenza che lo statuto stesso potrebbe anche meglio specificare) la convocazione del consiglio senza particolari forme purché idonee a raggiungere lo scopo informativo.
Non rappresenta un ostacolo a siffatta conclusione la circostanza che la preventiva, seppure informale, convocazione non sia stata accompagnata dalla distribuzione di materiali idonei ad assicurare adeguate informazioni non solo sulla riunione, ma anche sugli argomenti da trattare.
Anche a tal proposito un radicato e risalente orientamento maggioritario ritiene che, dovendo per definizione gli amministratori essere informati sulle vicende societarie (e si veda ora l'art. 2381, ultimo comma cod. civ.), non sia essenziale al processo deliberativo la fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva.
La riforma (art. 2381, 1° comma cod. civ.) oggi in verità tipizza un procedimento deliberativo dell'organo amministrativo caratterizzato da una preventiva adeguata informativa. Ma la norma è espressamente derogabile. Ed una deroga potrebbe proprio verificarsi nell'ipotesi di consiglio totalitario (anche se concettualmente l'assenza dell'utilizzo di mezzi informali di convocazione non è affatto poi inconciliabile con una informativa preventiva sul merito degli argomenti da trattare).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "48 - Consiglio di amministrazione totalitario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti