Società in accomandita semplice, estinzione. Chi risponde delle eventuali residue passività? (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 33087 del 20 dicembre 2018)

In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".

Commento

(di Daniele Minussi)
Chi risponde delle obbligazioni sociali (nella specie di quelle tributarie) che venissero in considerazione nel tempo pur successivo alla liquidazione (ovvero allo scioglimento senza liquidazione, evento possibile nelle società di persone ogniqualvolta fosse dato atto della insussistenza di debiti e crediti pervenendosi alla cancellazione della società dal registro delle imprese)? La risposta che la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato (Cass. Civ., Sez. Unite, 6070/13) fa perno su una sorta di trasferimento automatico della passività in capo ai soggetti che già avessero rivestito (durante societarie) la qualifica di soci illimitatamente responsabili (nella specie l'accomandatario). Se da un lato la cancellazione dal Registro delle Imprese non può non avere, quale conseguenza, l'estinzione dell'ente societario, per quanto attiene alla sorte delle situazioni soggettive e dei rapporti giuridici rimasti "pendenti" ben si può evocare una dinamica di tipo successorio. La conclusione ancor più vale in relazione ai debiti tributari già facenti capo alla società estinta (Cass. Civ., Sez. V, 19611/2015). L'art. 28, co. IV D. Lgs. n. 175/2014 sancisce, tra l'altro, una eccezionale ultrattività "fiscale" della società estintasi dopo il 13 dicembre 2014, sia pure solo in riferimento agli atti di accertamento, riscossione e contenzioso.

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