"Sei un omosessuale!" Rivolgersi con tale appellativo non costituisce reato di diffamazione. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 50659 del 29 novembre 2016)

La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell'offesa della reputazione. E', dunque, necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini utilizzati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.
È da escludere che la mera attribuzione della qualità di omosessuale - attinente alle preferenze sessuali dell'individuo - abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività.

Commento

(di Daniele Minussi)
La temperie sociale è mutata rispetto al passato. L'omosessualità non è più stigmatizzata in quanto tale: ne deriva che rivolgere a taluno l'appellativo di "omosessuale" non vale ad integrare nessuna lesione della dignità o della reputazione. La detta condotta, in parole povere, equivarrebbe a dare dell' "eterosessuale", epiteto in relazione al quale a nessuno verrebbe in mente di sostenere la natura ingiuriosa o diffamatoria.

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