Reato di cui all'art. 615 tre c.p.: accesso alla posta elettronica altrui. Irrilevanza dello scopo della condotta illecita. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 52572 del 17 novembre 2017)

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto (art. 615 ter c.p.) la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e di limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso: ne consegue che la circostanza secondo cui l’agente fosse a conoscenza della password di accesso al sistema informatico non esclude il carattere abusivo degli accessi effettuati, in considerazione del risultato ottenuto di determinare il cambio della password con impostazione di una nuova domanda di recupero, palesemente in contrasto con la volontà del titolare della casella elettronica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La moglie entra nell'account di posta elettronica del marito (del quale conosce la password) e ne muta le credenziali di accesso e la domanda di recupero: tale comportamento integra gli estremi del reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 ter c.p., indipendentemente dal motivo in considerazione dal quale la password fosse nota all'agente.

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