Patto di famiglia: elementi costitutivi. Attribuzioni compensative effettuate dall'ereditando. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4376 del 26 febbraio 2026)
Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell’impresa oltre la vita dell’imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori).