Patto di famiglia: elementi costitutivi. Attribuzioni compensative effettuate dall'ereditando. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4376 del 26 febbraio 2026)

Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell’impresa oltre la vita dell’imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori).

Commento

(di Daniele Minussi)
Costituisce o meno patto di famiglia l'accordo con il quale i genitori trasferiscono a tutti i figli le loro quote in due società delle quali i figli sono già soci e nel cui ambito le attribuzioni compensative promanano dai genitori stessi? Mentre in grado ai appello era stata data risposta negativa, la S.C. ha diversamente opinato, cassando con rinvio la pronunzia di secondo grado per un nuovo esame del caso.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che i requisiti del patto di famiglia sono i seguenti:
a) il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti;
b) la partecipazione al negozio del coniuge e degli altri legittimari dell’imprenditore
c) la liquidazione da parte degli assegnatari ai non assegnatari della quota ex art. 536 e ss. cod.civ., salvo rinuncia: tali attribuzioni possono essere operate anche tramite atti di liberalità, promananti dagli stessi genitori.
E' precisamente qui uno dei punti più controvertibili del ragionamento: dal modo di disporre della legge parrebbe che le attribuzioni compensative debbano intervenire tra i beneficiari del trasferimento delle partecipazioni e coloro che, partecipando al patto, non ne risultano beneficiari. La lettera della legge non è perspicua (art. 768 quater cod.civ.) e anche la dottrina non si era espressa in maniera univoca sul punto. La pronunzia in esame costituisce una delle prime risposte all'interrogativo, sposando ua tesi "allargata".

Aggiungi un commento