Nullità della procura alle liti rilasciata all’estero priva di traduzione dell’attività certificativa dell'identità del rappresentato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11165 del 29 maggio 2015)

La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 della legge n. 318/1995, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la procura alle liti era stata rilasciata in Germania, pertanto esente da legalizzazione (nonchè da apposizione di Apostille) ai sensi della convenzione bilaterale tra Italia e Germania stipulata in data 7 giugno 1969. Ciò non toglie, in ogni caso, che non ne debba essere tradotto in lingua italiano non soltanto il testo (cfr. cass. SSUU 2 dicembre 2013 n.26937), bensì anche della certificazione notarile relativa alla apposizione della sottoscrizione del rappresentato alla presenza, previo accertamento dell'identità personale. Il difetto di tali adempimenti non può non cagionare la nullità della procura stessa.

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