Natura giuridica della revoca della rinunzia all’eredità. (Cass. Civ., Sez. II, n. 16913 del 2 agosto 2011)

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la costruzione della natura giuridica della revoca della rinunzia all'eredità, la quale palesa la propria sostanza che si rinviene nella identificazione con l'accettazione dell'eredità. In tanto sarà dunque praticabile, in quanto lo sia ancora un'accettazione, seppur tardiva e susseguente rispetto alla rinunzia.

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