Divisione ereditaria. Inammissibilità dell'inserimento di un immobile in due lotti distinti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27717 del 12 ottobre 2021)

La norma dell’art. 720 cod.civ. impone che le porzioni assegnate ai singoli condividenti con la sentenza di divisione siano immediatamente suscettibili di autonomo e libero godimento e, non già, che ciò sia rimesso alla concordia dei più assegnatari nell'espletare ulteriori e complesse pratiche burocratiche in sede amministrativa al cui solo esito i beni - assegnati in sentenza - saranno effettivamente in loro libero ed autonomo godimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Comporre un assegno divisionale da ulteriormente frazionare tra più condividenti non è esito praticabile: questa la decisione della S.C. che, con la pronunzia in esame mette a fuoco come occorre, in sede di divisione giudiziale, addivenire alla formazione di lotti suscettibili di autonomo godimento in capo a ciascuno degli assegnatari. Nel caso specifico l'assegno consisteva in un bene immobile avente destinazione alberghiera attribuito a due condividenti, ma ancora una volta indivisamente, stante il riferito vincolo. La divisione "definitiva" sarebbe stata praticabile soltanto una volta avviata e portata a conclusione la possibile, ma complessa procedura di mutamento della destinazione d'uso, al fine di permettere la fruizione delle porzioni immobiliari a fini residenziali.

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