Diritto del comodante alla restituzione del bene. Termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31434 del 13 novembre 2023)

Nel comodato a tempo indeterminato il termine di prescrizione del diritto del comodante alla restituzione della cosa inizia a decorrere da quando resta inadempiuta la richiesta di restituzione.
Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all’acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell’art. 1476 c.c., l’oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell’alienante stesso, dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall’animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il conodato a tempo indeterminato viene anche appellato come "precario" proprio per manifestare come il diritto del comodatario a trattenere il bene sia contrassegnato dalla mancanza di stabilità, ben potendo il comodante richiedere la restituzione di quanto ne sia oggetto in ogni tempo. In tale contesto può dirsi che il termine di prescrizione del detto diritto inizi a decorrere dal giorno in cui, avendo il comodante avanzato la detta richiesta, la stessa sia rimasta inadempiuta? La sentenza in commento ha statuito in senso affermativo. Vi sarebbe da discutere, tuttavia, della distinzione tra diritto di proprietà sul bene oggetto del comodato e diritto di ottenere la restituzione del bene. Poichè la proprietà non si prescrive, ma può essere usucapita (sussistendo i relativi requisiti), si potrebbe discutere se la prescrizione del diritto alla restituzione debba fare necessariamente il paio con l'acquisto della proprietà del bene in capo al comodatario a cagione dell'intervenuta usucapione a suo favore. La risposta però non parrebbe affermativa: da un lato il termine prescrizionale ordinario è decennale, dall'altro l'acquisto per usucapione, quand'anche di beni mobili, se non sussiste la buona fede, interviene all'esito del ventennio. Il tutto a meno di non concludere nel senso che il rifiuto di restituire il bene comodato faccia scattare la buona fede nel comodatario, tesi francamente non difendibile.

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