Condizione potestativa: distinzione rispetto alla condizione meramente potestativa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 30143 del 20 novembre 2019)

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come qualificare la condizione sospensiva apposta ad un contratto di compravendita di un terreno, in forza della quale l'effetto traslativo si sarebbe verificato solo nell'ipotesi in cui fosse stato concluso un contratto di locazione sui fabbricati da costruire sul terreno stesso, entro un certo termine? Nella specie, la S.C. ha reputato potestativa e non meramente potestativa la clausola condizionale che deduceva quanto sopra, sulla scorta della considerazione in base alla quale l'evento sarebbe dipeso non già dalla mera volontà della parte, bensì dalla condotta di un terzo conduttore non identificato, essendo dunque l'avveramento della condizione rimesso alla volontà del detto terzo. Ne discende la validità del contratto, corrispondente da un apprezzabile interesse delle parti.

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