Cassazione Civile Sez. II 2726/2002: Ripartizione delle spese attinenti al lastrico solare

Con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 cod. civ. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini. A tale stregua, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse alla funzione di copertura (ad es. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti di lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ.. Pertanto, la clausola che ponga a carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di "manutenzione" ha una sua ragion d'essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e semprechè le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là dove viene a porne a carico dell'utente o proprietario esclusivo l'intero onere, e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento.

Commento

La pronunzia in esame chiarisce la portata della clausola contrattuale con la quale sia stata genericamente disposta l'imposizione a carico dell'utente esclusivo del lastrico solare delle spese di manutenzione. In difetto di ulteriori indicazioni la detta clausola vale a porre integralmente a carico di costui l'intero onere e non già semplicemente una quota di esso, atteso che la ripartizione nella misura di un terzo a carico del fruitore esclusivo e di due terzi a carico del condominio è posta dalla legge.

Aggiungi un commento