Cassazione Civile n.6808/2002 Fideiussione del fideiussore

L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore (art. 1940 cod. civ.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale. Dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approvazione) di cui all'art. 1940 cod. civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica con la quale un "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore (e non l'adempimento del debitore principale), va ulteriormente distinta la c.d. fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), che è una seconda fideiussione, concettualmente autonoma pur se alla prima in genere funzionalmente collegata, le cui parti sono il primo ed un secondo fideiussore, ed oggetto della garanzia può essere sia tutto ciò che il fideiussore può pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo aver soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennità per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso, sicché il primo fideiussore diviene, alla stregua di tale diverso rapporto di garanzia, anch'esso creditore garantito.

Commento

La pronunzia in considerazione scolpisce la distinzione tra cofidejussione (che consiste in una fidejussione prestata da più soggetti che assumono su un piano paritetico la posizione di garanti), fidejussione della fidejussione (che si sostanzia in una fidejussione di secondo grado, nella quale la fidejussione ulteriore rispetto alla prima viene a garantire il debito del primo fidejussore) e fidejussione al fidejussore, garanzia autonoma il cui oggetto consiste variabilmente nel garantire in tutto o in parte (o anche in una misura fissa per l'ipotesi di impossibilità di proicedere in via di regresso) ciò che il fidejussore potrebbe pretendere dal debitore principale in via di regresso (dopo aver provveduto a pagare il creditore garantito).

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