Cassazione Civile n.6078/02. Accessione e derogabilità delle norme relative.

Secondo il principio generale dell'accessione disciplinato dall'art. 634 cod. civ., le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate ipso iure dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; l'operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (nella specie, testamento).

Commento

La regola superficies solo cedit può essere fatta venir meno da un accordo tra il proprietario del fondo e quello dei materiali ad esso uniti (tale, ad esempio, la costituzione di un diritto di superficie). Ne discenderebbe l'impossibilità di derogare al principio per il tramite di una disposizione testamentaria (o comunque di un negozio unilaterale). Cosa dire tuttavia di un lascito testamentario che consistesse nella costituzione da parte del de cuius, proprietario del fondo, di un diritto di superificie sostanziantesi nell'attribuzione della proprietà di una edificazione separata rispetto al terreno sulla quale sorgesse, terreno attribuito ad altri?

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